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Guida agli sconti fiscali della legge di stabilità 2016 (e oltre)


 

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Introduzione

Nel 1998 la Finanziaria introduceva un’agevolazione fiscale per i contribuenti che effettuassero interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente in una detrazione del 36%.

Nata come transitoria, quella misura ha riscosso negli anni un successo tale da indurre il legislatore a darne costante conferma e infine, dal 2012, a inserirla a regime, pur tra varie modifiche.
Oggi, la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre prossimo la possibilità di usufruire di una maggiore detrazione Irpef (50%), con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. La Legge di Stabilità ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione: sono detraibili le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, la detrazione va calcolata su un ammontare non superiore a 10.000 euro e viene ripartita in dieci quote annuali. Ma analizziamo, ora, i singoli capitoli dell’intera materia.

 

La detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione
È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali. I contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni: il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, con un massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; il 36%, fino a 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e va suddivisa fra tutti i soggetti che le hanno sostenute e hanno diritto alla detrazione. Se i lavori sono la prosecuzione di quanto iniziato in precedenza, nel computo dei 96.000 va tenuto conto anche delle spese precedenti.
Per gli interventi effettuati su parti comuni dell’edificio, il beneficio è riferito alla data del bonifico dell’amministratore di condominio e la detrazione spetta al singolo condòmino per la sua parte.
Si ha diritto a detrarre la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione: non è quindi ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Ad esempio, se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef ammonta a 1.000 euro, il residuo di 200 euro non può essere recuperato. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è sostenuta la spesa.

 

Chi può usufruirne
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, quindi: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Sono definiti familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

 

E se variano i beneficiari
I beneficiari possono variare nel corso del tempo necessario a utilizzare interamente le detrazioni, per i seguenti motivi: vendita, eredità o donazione dell’immobile ristrutturato.
In caso di vendita, le quote di detrazione residua (36% o 50%) sono trasferite all’acquirente persona fisica per la parte non ancora fruita, salvo diverso accordo. Pertanto, in caso di cessione dell’ immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo soltanto se ciò è espressamente previsto; diversamente, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente.
In caso di decesso del beneficiario della detrazione, essa “si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
In pratica, l'erede deve avere “l'immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale”. La disponibilità si ha anche se l’immobile non è stato adibito a propria abitazione principale (casa al mare).
Se l’immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota. Se l’immobile viene utilizzato come abitazione da uno degli eredi, la detrazione spetterà per intero a lui. Se il coniuge superstite ha rinunciato all’eredità, mantenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione. Se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento. Nel caso in cui l'erede che deteneva direttamente l'immobile lo conceda in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione per gli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente.
Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione nel caso di locazione o comodato
Qualora le spese per i lavori siano sostenute dal locatario o comodatario, per fruire della detrazione è necessario che l’atto che attribuisce loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente registrato e siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi agevolati, il quale quindi continuerà a fruirne anche nei periodi d’imposta successivi al termine della detenzione dell’immobile.

 

Gli immobili oggetto degli interventi agevolati
Gli interventi devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. È necessario, inoltre, che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano censiti dall’ufficio del catasto, o sia stato chiesto l’accatastamento.
Sono agevolati anche gli interventi sulle “parti comuni” condominiali: in questo caso l’edificio deve essere composto da più unità abitative autonome, mentre non è richiesta una pluralità di proprietari. Ad esempio, non sono ravvisabili “parti comuni” nel caso in cui l’edificio sia costituito da una sola unità abitativa e dalle relative pertinenze, anche se distintamente accatastate. Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale strumentale (un fienile) che dopo l’intervento edilizio acquisisce la destinazione d’uso abitativo, si può fruire del diritto alla detrazione a patto che nell’autorizzazione ai lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.

 

Interventi di ampliamento previsti dal Paino Casa
Attualmente, la demolizione di un fabbricato seguita da ricostruzione con la stessa volumetria, ma con sagoma differente, è qualificabile come un intervento di ristrutturazione edilizia e non più come una nuova costruzione.
Ciò premesso, vediamo di riepilogare il regime di applicabilità delle detrazioni fiscali a seconda della tipologia di interventi eseguiti.
1. Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con modifica o meno della sagoma e con stessa volumetria, la detrazione compete. L’agevolazione opera anche se, nella ricostruzione, il fabbricato venisse spostato lievemente rispetto all’area originaria.
2. Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con modifica o meno della sagoma e aumento di volumetria, la detrazione non spetta, in quanto l’intervento si considera una nuova costruzione.
3. Nell'ipotesi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente con aumento di volumetria, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento configura comunque una nuova costruzione.
Qualora, con tali interventi, siano realizzati impianti a servizio dell’intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizione proporzionale in millesimi.

 

Per quali lavori spettano le detrazioni
I lavori sulle unità immobiliari e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati nel Testo Unico in materia edilizia. In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Se gli interventi riguardano le parti comuni, sono agevolabili anche gli interventi di manutenzione ordinaria (non agevolati per le singole unità abitative).
Tra gli altri, sono interventi detraibili: la ricostruzione o il ripristino degli edifici danneggiati da calamità naturali, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; la realizzazione di garage o posti auto di pertinenza; l’eliminazione delle barriere architettoniche e opere di ausilio alla mobilità – interna ed esterna – ai portatori di handicap grave (ascensori, montacarichi, ausili robotici); misure di prevenzione del rischio di illeciti come furti, aggressioni e sequestri
(cancelli, recinzioni, grate, porte blindate, serrature, tapparelle anti-effrazione, vetri antisfondamento, casseforti a muro, telecamere, allarmi); opere finalizzate alla cablatura degli edifici; opere per il contenimento dell’inquinamento acustico; interventi per il risparmio energetico, con opere edili o senza,
corredate da documentazione relativa al risparmio conseguito; misure antisismiche; opere di bonifica dall’amianto; opere di prevenzione degli infortuni domestici (rilevatori di gas, corrimano, sostituzione di un tubo del gas o di una presa elettrica insicuri o malfunzionanti, eccetera).

 

Il "condominio minimo"
Una nota va dedicata al cosiddetto “condominio minimo” che, secondo l’Agenzia delle Entrate, “si determina automaticamente nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento”. L’edificio composto da un numero non superiore a 8 condòmini è definito appunto “condominio minimo”, al quale sono applicabili le norme sul condominio, fatta eccezione per amministratore e regolamento.
Ai fini della detrazione Irpef per le spese relative a interventi di recupero edilizio sulle parti comuni di un “condominio minimo”, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al fatto che sia il condominio a essere intestatario delle fatture e a eseguire tutti gli adempimenti.
Uno dei condomini perciò deve: chiedere l’attribuzione del codice fiscale al condominio; eseguire i bonifici indicando sia il codice fiscale dell’“amministratore” che quello del condominio, pagando da un C/C intestato o al condominio o a un condòmino; far emettere le fatture di spesa con indicazione del codice fiscale del condominio; conservare la delibera “assembleare” che approva l’esecuzione dei lavori.
I condomini sono tenuti a ripartire le spese in base ai millesimi di proprietà o altri criteri applicabili.
La detrazione per gli immobili ristrutturati È prevista una detrazione Irpef del 50% anche per gli acquisti a uso abitativo di fabbricati ristrutturati. La detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese che provvedono, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore
degli interventi eseguiti, su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione. Ad esempio, per chi acquista un’abitazione al prezzo di 200.000 euro, il costo forfetario di ristrutturazione è di 50.000 euro (25%) e la detrazione (50% di 50.000 euro) sarà pari a 25.000 euro. Per usufruire della detrazione Irpef, l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento
conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio (e non solo una parte di esso).

 

Misure Antisismiche
Fino al 31 dicembre 2016, è prevista una maggiore detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su edifici in zone “ad alta pericolosità”, come stabilite nel 2003. È riconosciuta una detrazione pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015.

 

Cosa fare per avere la detrazione
Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (inquilino/comodatario), gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici: domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito); ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile se diverso dai familiari conviventi; abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni…) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data d’inizio lavori
e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Deve inoltre essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente una comunicazione con le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; natura dell’intervento da realizzare; dati dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte di questa, circa il rispetto degli obblighi normativi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; data di inizio dell’intervento di recupero. La comunicazione con raccomandata A.R. è prevista per: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono in tale obbligo per varianti sopraggiunte in corso d'opera (es. affidamento di parte dei lavori ad altra impresa); cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
È necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento (bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986); codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o partita Iva del beneficiario.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli
onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione a
condizione che: la società finanziaria paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, partita Iva del soggetto a favore
del quale il bonifico è effettuato); il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione. Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria. I contribuenti devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione, può utilizzare una certificazione dell’amministratore del condominio in cui questi attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

 

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. L’agevolazione consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa per lavori di:
1. Riqualificazione energetica di edifici esistenti: tutti gli interventi che incidano sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzandone la maggiore efficienza richiesta dalla normativa. Limite massimo di detrazione: 100.000 euro a intervento.
2. Interventi sugli involucri degli edifici, che comprendono tutte le opere riguardanti strutture opache verticali e orizzontali – coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi – con un limite massimo della detrazione pari a 60.000 euro. La semplice sostituzione di infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici già conformi agli indici richiesti non consente di fruire della detrazione, poiché il beneficio agevola gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. È necessario quindi che, a seguito dei lavori, gli indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che, dopo l’intervento, la trasmittanza degli stessi componenti sia inferiore o uguale.
3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, con un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro.
4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione, oppure con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Limite massimo della detrazione: 30.000 euro.
5. Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
6. Acquisto e posa delle schermature solari, con limite massimo della detrazione di 60.000 euro.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici delle schermature, devono possedere la marcatura CE, se prevista; è agevolata l’installazione di sistemi che rispondano a due specifiche norme UNI-EN per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Quindi, per essere agevolabili, le schermature solari devono: essere a protezione di una superficie vetrata; essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente; possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate; essere mobili; essere schermature “tecniche”; possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) vengono considerati validi tutti gli orientamenti, mentre le schermature non in combinazione con vetrate sono escluse se con orientamento a nord.

 

Soggetti beneficiari
Tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono l’immobile oggetto di intervento possono accedere all’agevolazione, e quindi: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche o società; le associazioni tra professionisti; tutti gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Sono compresi anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore
dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono materialmente le spese per la realizzazione dei lavori. Ciò non vale, però, nei casi in cui i lavori siano eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione del familiare possessore o detentore dell’immobile.
L’agevolazione spetta solo ai soggetti che utilizzano effettivamente gli immobili, quindi: per le persone fisiche, tutti i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini per gli interventi sulle parti comuni; gli inquilini per le unità locate, o coloro che fruiscono dell’immobile in comodato.
Per quanto riguarda le società, l’agevolazione non è ammessa per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”, cioè beni che rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e quindi non rientranti tra i beni strumentali: una società immobiliare non potrà fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati o compravenduti.
Ha diritto all’agevolazione anche il contribuente che finanzia l’intervento con un contratto di leasing. In tal caso, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

 

Criteri d'imputazione delle spese
Circa l’imputazione delle spese sostenute, per le persone fisiche (compresi esercenti, arti e professioni ed enti non commerciali) si dovrà far riferimento alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali si dovrà far riferimento al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e da quella dei pagamenti.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o parti) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l’installazione dei pannelli solari, l'edificio dev’essere già dotato d’impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall’intervento.
Non sono considerati impianti termici: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo tra le parti. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato, o di un diritto reale sullo stesso.
Invece, il beneficio rimane sempre del conduttore o comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.
Infine, in caso di decesso, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

 

Cosa fare per avere le agevolazioni
Per godere delle agevolazioni si deve inviare all’Enea un attestato di prestazione energetica. Tale adempimento non riguarda però la sostituzione degli infissi, le caldaie a condensazione, i pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria: per questi è sufficiente farsi rilasciare dal produttore l’asseverazione tecnica e compilare e inviare all’Enea la modulistica semplificata reperibile online sul sito dell’Enea. L’attestato di prestazione energetica dev’essere redatto nel rispetto delle norme e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti. Gli oneri per la certificazione rientrano tra le spese ammesse a detrazione fiscale.

 

Gli adempimenti richiesti
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario avere i seguenti documenti:
1. L’asseverazione, a dimostrazione che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l’asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori: per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori).
2. L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati sull’efficienza energetica dell’edificio. La certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni o le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento.
3. La scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta secondo la norma, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda può essere compilata anche dall’utente e deve contenere: i dati del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia d’intervento e il risparmio di energia che ne è conseguito, il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

 

Ulteriori adempimenti
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea (attraverso il sito www.acs.enea.it) copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda degli interventi realizzati. La data di fine lavori coincide con il giorno del collaudo (e non dei pagamenti). Se per il tipo d’intervento
non è richiesto il collaudo, si può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi li ha eseguiti (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida l’autocertificazione del contribuente.

 

Come effettuare i pagamenti
Il pagamento delle spese sostenute va fatto mediante bonifico bancario o postale. I titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati da tale obbligo: la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento vanno indicati: la causale (Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 65% ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). L’obbligo di bonifico è escluso per gli esercenti attività d’impresa, in quanto il momento del pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per il reddito d’impresa, dove il momento di imputazione dei costi per i servizi si verifica alla data in cui sono ultimate le prestazioni.

Adempimenti per gli interventi in leasing
Per chi finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing si applicano le regole previste per i titolari del reddito d’impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico; inoltre, gli adempimenti documentali devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento e l’ammontare del costo sostenuto.

 

Documenti da coservare
È necessario conservare la documentazione relativa agli interventi. In particolare: il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; la ricevuta d’invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata all’Enea; le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute. I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono conservare anche la ricevuta del bonifico bancario o postale di pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di
edifici, vanno conservate anche copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, dev’essere conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

 

Nuovi interventi agevolabili (domotica)
La Finanziaria 2016 estende la detrazione del 65% alle spese sostenute per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione. I dispositivi devono: mostrare i consumi energetici attraverso canali multimediali, con fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione dell’impianto; consentire di accendere/spegnere/programmare settimanalmente l’impianto da remoto.

 

Contribuenti incapienti: cessione del credito ai fornitori
Per le persone appartenenti alle cosiddette “fasce deboli” è previsto un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi (effettuati nel corso del 2016) sulle parti comuni condominiali degli edifici. Tali soggetti possono optare, al posto della detrazione spettante, per la cessione del corrispondente
credito fiscale ai fornitori che hanno eseguito i lavori.

 

 

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